Molti genitori continuano a versare l’assegno di mantenimento per figli maggiorenni anche quando non sarebbe più dovuto.
Contrariamente a quanto spesso si pensa, il mantenimento non termina automaticamente con il compimento dei 18 anni, ma non dura neppure per sempre.
Esistono infatti situazioni in cui è possibile chiedere la riduzione o la modifica delle condizioni economiche dopo separazione o divorzio.
Vediamo quando succede.
Il mantenimento del figlio maggiorenne non è automatico
La maggiore età non fa cessare automaticamente l’obbligo di mantenimento (art. 337 septies c.c.)
Il genitore resta tenuto a contribuire se il figlio:
- non è economicamente autosufficiente
- sta completando un percorso formativo serio
- non ha ancora avuto una concreta possibilità di inserimento lavorativo
Tuttavia l’obbligo non è illimitato nel tempo.
Il mantenimento non può infatti trasformarsi in una rendita permanente.
Quando si può smettere di pagare il mantenimento al figlio maggiorenne
È possibile chiedere la revoca dell’assegno quando il figlio:
- ha iniziato a lavorare stabilmente
- percepisce un reddito adeguato
- ha completato il percorso di studi
- rifiuta opportunità lavorative senza giustificazione
- ha raggiunto autonomia economica stabile
- ha formato un proprio nucleo familiare
Elemento centrale: deve essere dimostrata una effettiva capacità di mantenersi autonomamente.
Se il figlio non lavora ma potrebbe farlo
Questo è uno dei casi più frequenti.
Il mantenimento può cessare anche quando il figlio:
- non studia
- non lavora
- non cerca lavoro seriamente
In queste situazioni, dunque, il giudice può ritenere cessato l’obbligo di mantenimento perché manca un impegno reale verso l’autonomia.
Non è sufficiente dichiarare di non trovare lavoro.
Serve dimostrare una ricerca attiva e concreta.
Se il figlio frequenta l’università bisogna continuare a pagare?
Dipende.
Il mantenimento resta dovuto se:
- il percorso universitario è coerente
- la durata è ragionevole
- gli studi vengono effettivamente frequentati
- non vi sono ritardi ingiustificati
Può invece cessare quando:
- gli studi si protraggono senza progressi
- il percorso cambia ripetutamente
- il figlio non sostiene esami
- manca continuità nell’impegno formativo
Per questi motivi, il Tribunale valuta sempre la serietà del percorso.
Esiste un’età oltre la quale il mantenimento non è più dovuto?
No.
La legge non prevede un limite anagrafico preciso.
Conta invece:
- la formazione completata
- la possibilità concreta di lavorare
- il comportamento del figlio
- il tempo trascorso dalla maggiore età
Tuttavia con l’aumentare dell’età del figlio diventa più facile ottenere la revoca dell’assegno.
Se il figlio lavora saltuariamente si può sospendere il mantenimento?
Dipende dal tipo di lavoro.
Non basta infatti un’attività occasionale.
Serve un reddito:
- stabile
- adeguato
- continuativo
Il giudice valuta se il lavoro consente una reale indipendenza economica.
Attenzione: non si può smettere di pagare senza provvedimento del Tribunale
Questo è uno degli errori più frequenti.
Anche quando il figlio lavora stabilmente:
non è possibile interrompere autonomamente il pagamento.
Serve infatti sempre un ricorso per la modifica delle condizioni economiche.
In caso contrario si rischiano:
- pignoramento dello stipendio
- pignoramento del conto corrente
- recupero degli arretrati
- responsabilità penale ex art. 570-bis c.p.
Come si chiede la revoca dell’assegno di mantenimento per figlio maggiorenne
La modifica avviene tramite ricorso al Tribunale competente.
Lo strumento dipende dalla fase del procedimento.
Dopo la separazione:
ricorso ex art. 710 c.p.c.
Dopo il divorzio:
ricorso ex art. 9 legge divorzio
Il giudice valuta:
- età del figlio
- percorso di studi
- attività lavorativa
- impegno nella ricerca del lavoro
- condizioni economiche dei genitori
Quali prove servono per ottenere la revoca del mantenimento
Questo è l’aspetto più importante del procedimento.
Sono utili, ad esempio:
- contratto di lavoro del figlio
- buste paga
- visura INPS
- certificazioni universitarie
- documentazione su eventuale interruzione degli studi
- prove testimoniali
- elementi relativi alla mancata ricerca di lavoro
Una corretta impostazione probatoria incide in modo determinante sull’esito del ricorso.
Caso pratico: revoca dell’assegno per figlio economicamente autosufficiente
Un figlio maggiorenne conclude il percorso universitario e inizia un’attività lavorativa stabile.
- contratto rinnovato nel tempo
- reddito continuativo
- assenza di ulteriori percorsi formativi
Il Tribunale accerta l’autosufficienza economica e dispone la revoca dell’assegno di mantenimento.
È una situazione molto frequente nella prassi giudiziaria.
Errori da evitare quando il figlio è maggiorenne
- Smettere di pagare senza autorizzazione del giudice
- Aspettare anni prima di chiedere la modifica
- Non raccogliere prove dell’attività lavorativa del figlio
- Credere che basti la maggiore età per interrompere il mantenimento
Domande frequenti sul mantenimento del figlio maggiorenne
A che età finisce il mantenimento dei figli?
Non esiste un limite di età fisso. Conta l’autosufficienza economica.
Se mio figlio lavora posso smettere di pagare?
Solo dopo un provvedimento del Tribunale.
Se mio figlio non studia e non lavora devo continuare a mantenerlo?
Non necessariamente. Dipende dal suo comportamento e dalle possibilità lavorative.
Se trova un lavoro a tempo determinato l’assegno si può revocare?
Dipende dalla stabilità e continuità del reddito.
Quando è opportuno valutare la modifica dell’assegno
Quando il figlio è diventato maggiorenne e la sua situazione è cambiata, può essere possibile ottenere:
- la riduzione dell’assegno
- oppure la revoca dell’obbligo di mantenimento
Si tratta però di valutazioni che richiedono un’analisi giuridica della decisione del Tribunale e della situazione concreta del figlio.


Rispondi