SEPARAZIONE E DIVORZIO CON UN UNICO RICORSO

Il “Prendi due paghi uno” arriva anche in Tribunale?
Pregi e difetti della Riforma Cartabia del diritto di famiglia

Tra le tante novità introdotte nella materia del diritto civile, la Riforma Cartabia ha previsto la possibilità di presentare in tribunale, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato e con un unico ricorso, la richiesta di separazione e divorzio contestuali, consentendo, almeno sulla carta, un risparmio di tempo e di denaro.

Oggi non è dunque più necessario, come accadeva in passato, fare prima la pratica di separazione e poi, trascorso il termine di legge (6 mesi o 1 anno a seconda che vi sia una  separazione consensuale o una separazione giudiziale), avviare la procedura di divorzio: ora è invece possibile depositare una domanda cumulativa di separazione e divorzio.

Tale possibilità, prevista dall’art. 473 bis 49 del Codice di procedura civile, è applicabile anche ai casi di accordo tra i coniugi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 28727 del 16 ottobre 2023, risolvendo un dubbio interpretativo che vedeva in disaccordo i tribunali di Milano, Genova e Vercelli con quello di Firenze: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc, è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Attenzione, però, perchè non è tutto oro quel che luccica: la procedura di separazione non viene eliminata

In altri termini, non è previsto un “divorzio senza separazione”, ma i tempi per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono (o meglio: dovrebbero essere) più rapidi, essendo prevista la possibilità di avviare una sola ed unica procedura anziché due. 

La legge prevede infatti che, entro 3 giorni dal deposito del ricorso in tribunale da parte dell’avvocato familiarista, il giudice fissi con decreto la data dell’udienza alla quale i coniugi devono presenziare personalmente, udienza che deve svolgersi entro 90 giorni, ma resta pur sempre necessario attendere quanto meno 6 mesi dalla pronuncia della separazione.

L’obiettivo dichiarato della nuova riforma del diritto di famiglia è allora quello di evitare la duplicazione dei procedimenti e di snellire la procedura, sul presupposto teorico che di frequente nel divorzio si ripropongono in sostanza problematiche ed accordi analoghi a quelli affrontati in sede di separazione tra i coniugi. 

Nell’ottica del legislatore, unificando i due procedimenti si risparmierebbe quindi tempo e si potrebbe ottenere più rapidamente una regolamentazione definitiva delle questioni, non solo economiche ma anche relative ai figli, della coppia in crisi, nell’auspicio di  riconquistare il prima possibile un minimo di serenità e, non da ultimo, di alleggerire il carico della giustizia italiana. 

Presentare insieme la domanda di separazione e di divorzio con un unico ricorso (e per fortuna!) non è però obbligatorio, ma è una semplice facoltà.

Possono infatti verificarsi molti casi in cui per la complessità della situazione economica familiare, per la presenza di futuri cambiamenti previsti nelle condizioni patrimoniali o reddituali delle parti o per esigenze di tutela dei figli minorenni è invece opportuno tenere distinte le due procedure. 

Anche quando i coniugi non sono del tutto convinti di richiedere direttamente il divorzio ed hanno più semplicemente bisogno di una pausa di riflessione, è allora preferibile presentare in via autonoma la separazione, per poi valutare lo scioglimento definitivo del matrimonio in un secondo momento, quando saranno chiare le esigenze e le volontà di tutti i componenti del nucleo familiare e, perchè no… quando anche il comprensibile coinvolgimento emotivo delle parti sarà più contenuto, consentendo una maggiore lucidità nelle proprie scelte.

Va comunque ricordato che sia la separazione che il divorzio non sono atti irreversibili. La riconciliazione tra coniugi separati è infatti possibile in qualunque tempo e non richiede particolari formalità. Anche in caso di divorzio, in ogni caso, qualora l’amore dovesse avere la meglio, c’è pur sempre la possibilità di celebrare un nuovo matrimonio.
In conclusione, la Riforma Cartabia del diritto di famiglia ha introdotto talune novità certamente interessanti nell’intento di agevolare le coppie in crisi, pur restando ferma la necessità di rivolgersi all’assistenza di un legale, non solo obbligatoria per legge ma sempre e comunque opportuna, specie in una materia tanto delicata quale quella della crisi coniugale e familiare.

Da oltre vent’anni, mi occupo personalmente tra l’altro proprio di diritto di famiglia, mettendo a disposizione del Cliente non soltanto la mia professionalità ed esperienza, ma in primis le mie doti di umanità, comprensione, trasparenza ed ascolto.

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