Affidamento condiviso dei figli minori e diritto di visita: come gestire i conflitti nelle famiglie separate

Introduzione  

L’affidamento condiviso è il principale modello di riferimento previsto dalla legge italiana per la gestione dei figli nelle famiglie separate. Introdotto con la legge n. 54/2006, rappresenta un passo avanti nel garantire la bigenitorialità e nel proteggere il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Tuttavia, la sua applicazione pratica non sempre è lineare ed esente da complicazioni, soprattutto in presenza di conflitti genitoriali

Questo articolo analizza le principali problematiche legate all’affidamento condiviso ed al diritto di visita dei genitori, con un focus sulle soluzioni offerte dalla legge, sulla giurisprudenza più recente e su come affrontare i conflitti in modo costruttivo.

Cosa prevede la legge sull’affidamento condiviso?

L’art. 337-ter del codice civile stabilisce che, in caso di separazione o divorzio, il giudice deve valutare prioritariamente l’affidamento condiviso dei figli, a meno che ciò non contrasti con l’interesse del minore. Questo principio mira a garantire che entrambi i genitori partecipino in modo paritario alle decisioni riguardanti la salute, l’istruzione e la vita quotidiana del figlio.

Nonostante ciò, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 26 luglio 2013, n. 1831), l’affidamento condiviso non implica necessariamente una suddivisione aritmetica dei tempi. Il giudice può stabilire il collocamento prevalente presso uno dei genitori, con un regime di visite per l’altro. L’obiettivo è salvaguardare la stabilità emotiva ed abitativa del minore, evitando di trasformarlo in un’arma di ricatto nei confronti della controparte.

Quali sono le difficoltà principali nell’attuazione dell’affidamento condiviso?

Un caso affrontato dal Tribunale di Cuneo ha evidenziato i limiti pratici di alcune disposizioni. Nel 2021, in particolare, una decisione aveva previsto che i genitori alternassero la loro presenza nella casa familiare per garantire una stabilità abitativa ai figli. Tuttavia, il giudice ha successivamente modificato tale disposizione, rilevando che era più opportuno collocare il minore in modo prevalente presso uno dei genitori, assicurando visite regolari all’altro. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza che pone al centro l’interesse superiore del minore.

Un altro aspetto critico è rappresentato dalle richieste conflittuali sui tempi di visita. La Corte d’Appello di Catania, in una decisione del 7 marzo 2012, ha stabilito che una suddivisione rigida dei tempi può essere dannosa, portando a “disturbanti pellegrinaggi” che compromettono la serenità del minore.

Come risolvere i conflitti sul diritto di visita?

Quando i genitori non riescono a trovare un accordo, il giudice è chiamato ad intervenire, stabilendo un calendario che tenga conto delle esigenze del minore. La giurisprudenza sottolinea che le decisioni devono essere flessibili ed adeguate alle circostanze specifiche.

Presso il Tribunale di Cuneo, ad esempio, è stato affrontato un caso in cui il genitore non collocatario richiedeva più giorni di visita settimanale. Il giudice ha rigettato la richiesta, rilevando che ciò avrebbe interferito con la routine scolastica del minore e creato instabilità emotiva. In simili situazioni, il supporto di un avvocato con competenze in materia di diritto di famiglia è dunque cruciale per bilanciare le esigenze delle parti coinvolte ed affrontare al meglio la situazione.

Un avvocato non si limita peraltro a rappresentare i clienti in tribunale, ma opera anche per prevenire i conflitti e promuovere soluzioni consensuali. La mediazione familiare è anch’essa uno strumento efficace per raggiungere accordi sostenibili, evitando che le controversie degenerino.

Conclusioni.

L’affidamento condiviso ed il diritto di visita rappresentano sfide complesse per le famiglie separate, ma la legge e la giurisprudenza offrono strumenti utili per gestirle. Il ruolo del giudice, supportato dall’assistenza dell’avvocato, è quello di tutelare l’interesse superiore del minore, garantendo al contempo il rispetto dei diritti di entrambi i genitori.

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