I nostri smartphone stanno diventando strumenti investigativi?
Gli smartphone che immancabilmente ci accompagnano in ogni istante delle nostre giornate hanno ormai innumerevoli funzionalità, ma non tutti sanno che essi possono diventare formidabili strumenti di raccolta delle prove, al servizio non solo dell’avvocato, ma di chiunque intenda far valere un proprio diritto in giudizio o dimostrare di aver subìto un torto.
Infatti, la legge considera per esempio chiaramente illegittimo il comportamento del coniuge infedele, così come quello di chi non paga un debito, ed in generale di tutti coloro che hanno commesso un inadempimento contrattuale o abbiano causato un danno a terzi, per non parlare dei veri e propri reati penali.
Spesso, però, chi si trova nella necessità di ottenere giustizia incontra non poche difficoltà nel dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni.
Se la controparte fosse stata corretta, infatti, non avrebbe dovuto certamente rivolgersi al tribunale. Nel processo civile vige infatti la regola che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Vale a dire che chi agisce in tribunale ha l’onere di fornire la prova di quanto afferma, cosa non sempre semplice.
Ebbene, oggi abbiamo uno strumento in più: il nostro cellulare. Molti ignorano però che, a certe condizioni, registrare un dialogo o una conversazione all’insaputa dei presenti non solo è legale, ma la registrazione può essere legittimamente utilizzata come prova, sia nel processo civile che in quello penale.
Più in dettaglio, la registrazione è lecita e vale come prova se viene fatta da chi è presente al dialogo e vi partecipa. Attenzione però: non è possibile invece registrare un dialogo nella dimora altrui, nella casa di abitazione o in luoghi ad essa equiparabili, quali l’ufficio, lo studio professionale o l’automobile.
Un conto, poi, è la liceità della registrazione, altra cosa è la sua divulgazione. Quest’ultima è possibile soltanto per far valere un proprio diritto, mentre è assolutamente vietato diffondere l’audio online o sui social network, a pena del rischio di una denuncia penale per diffamazione o interferenze illecite nella vita privata.
Viceversa, è senz’altro illegittimo – e costituisce violazione della privacy, penalmente punita – registrare una conversazione da parte di chi sia assente e non presenzi al dialogo (tipico l’esempio dell’utilizzo di un registratore nascosto, piazzato da un soggetto che poi si allontani dalle persone che stanno parlando tra loro, nell’intento di raccogliere prove: si parla più propriamente, in questo caso, di intercettazione, riservata all’autorità giudiziaria).
Ma per quale ragione la Corte di Cassazione consente la registrazione di nascosto di dialoghi? Quali motivi inducono a ritenere legittimi comportamenti che potrebbero contrastare con il senso comune, specie se posti in essere in famiglia, tra i coniugi o sul luogo di lavoro?
La risposta della Cassazione è semplice: chi parla in presenza di terzi accetta il rischio di essere ascoltato, e dunque che chi ascolta possa testimoniare su quanto ha sentito, così come di poter essere registrato.
Lo stesso vale per le conversazioni telefoniche, che possono anch’esse essere registrate all’insaputa dell’interlocutore, sempre a condizione che chi registra sia una delle parti del dialogo. Anche in questo caso, infatti, chi parla al telefono accetta il rischio che il suo interlocutore sia in vivavoce e che qualcun altro ascolti il dialogo e possa riferirne il contenuto.
Certo, al giorno d’oggi la nostra privacy è spesso minacciata dalle nuove tecnologie, ma in molti casi è proprio la tecnologia che può venirci in soccorso.
Come sempre, è l’uso che se ne fa a fare la differenza.
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